22/02/2006 - Fallimenti immobiliari: fissate le regole per il F
Fallimenti immobiliari: fissate le regole per il Fondo di Solidarieta
(ANCE) - In attuazione di quanto previsto dall`art. 3 comma 1 lett f) della legge 210/04 e dagli art.12 e ss. del decreto attuativo (D.Lgs. 122/05) sulla tutela degli acquirenti di immobili da costruire, il Ministero della Giustizia, di concerto con il Ministero dell`Economia, ha definito, con apposito Decreto del 2 febbraio 2006 (G.U. n. 34 del 10 febbraio 2006) le modalita` operative riguardanti la presentazione delle domande per accedere alle prestazioni del Fondo di Solidarieta` e lo svolgimento della successiva istruttoria.
Il Fondo di Solidarieta`, istituto, ai sensi dell`art. 12 del D. Lgs. 122/05, presso il Ministero dell`Economia, ha il fine di assicurare un indennizzo agli acquirenti di beni immobili da costruire che, a seguito dell`assoggettamento del costruttore a procedure implicanti una situazione di crisi, hanno subito la perdita di somme di denaro o di altri beni e non hanno conseguito il diritto di proprieta` o altro diritto reale di godimento sull` immobile che formava oggetto del contratto con il costruttore ovvero l`assegnazione in proprieta` o l`acquisto della titolarita` di un diritto reale di godimento su immobili da costruire per iniziativa di una cooperativa.
Oltre al mancato acquisito della proprieta` o alla mancata assegnazione dell`immobile da cooperativa, ai fini dell`accesso al Fondo, devono risultare nei confronti del costruttore procedure implicanti una situazione di crisi (ossia: esecuzione immobiliare in relazione all`immobile oggetto del contratto, fallimento, amministrazione straordinaria, concordato preventivo o liquidazione coatta amministrativa) non ancora concluse in epoca antecedente al 31 dicembre 1993 ne` aperte in data successiva a quella di emanazione del decreto 122 ( 20 giugno 2005).
In ogni caso di immobili, per i quali era stato almeno richiesto il titolo abilitativo edilizio.
Ai sensi dell`art.2 del Decreto Ministeriale la domanda per l`accesso al Fondo deve essere presentata, secondo il fac-simile allegato, dai soggetti in possesso dei requisiti sopra ricordati, alla Consap, ossia il soggetto gestore, entro il termine di decadenza di 6 mesi dal 10 febbraio 2006.
Terminata l`istruttoria delle domande il gestore effettuera` la stima complessiva delle somme da erogare agli aventi diritto provvedendo ad erogarne la prima quota percentuale.
Il Fondo viene alimentato da un contributo obbligatorio a carico dei costruttori calcolato sul valore complessivo di ciascuna fideiussione rilasciata. Per la prima annualita` la misura dell`addizionale e` stata fissata nel quattro per mille mentre per le annualita` successive verra` definita con apposito decreto ma non potra` comunque superare il limite del cinque per mille.
Il contributo obbligatorio e` versato in unica soluzione dai soggetti che rilasciano la fideiussione (banche ecc.). In caso di aumento dell`importo garantito (es. aumento degli acconti per effetto di varianti concordate) e` dovuto il differenziale del contributo, da versarsi entro il mese successivo a quello dell`integrazione e con riferimento all`aliquota in quel momento in vigore (art.7 comma 2).
Per quanto riguarda il funzionamento del Fondo, l`art. 10 del Decreto Ministeriale prevede l`istituzione, presso l`ente di gestione e quindi presso la Consap, di un organo consultivo: il Comitato che vede al suo interno anche un rappresentante dell`ANCE (oltre che dell`Ania, dell`Abi, del Conafi e dei Ministeri di Giustizia, Economia e Attivita` produttive.
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